Il licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato pochi giorni dopo l’esaurimento della
aspettativa successiva alla malattia, non può considerarsi illegittimo. La concessione, di fatto, da parte
del datore di lavoro, del periodo di aspettativa previsto dal c.c.n.l. di categoria, ancorché richiesto
allorquando il periodo di comporto sia già esaurito, non elimina l’effetto di giustificare l’assenza sino allo
scadere del periodo di aspettativa, restando escluso che il licenziamento intimato pochi giorni dopo
l’esaurimento della detta aspettativa, possa considerarsi illegittimo, sia sotto il profilo della rinuncia
tacita al recesso per superamento del comporto, sia sotto il profilo dell’affidamento del dipendente circa
la prosecuzione del rapporto.
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