Interessante sentenza della Corte di Cassazione (n. 5592 del 22.3.2016) che in materia di licenziamento per g.m.o. esclude qualsiasi onere di allegazione da parte del lavoratore limitatamente alla possibilità di repechage affermando il seguente principio di diritto “In materia di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repechage del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento, con esclusione di un onere di allegazione al riguardo del secondo, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i due suddetti oneri, entrambi spettanti alla parte deducente”.
Cassazione: licenziamento per g.m.o.
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