Quando possono considerarsi definitive le sanzioni amministrative?
Il Ministero del lavoro, con la nota n. 11563 dello scorso 8 giugno 2016, fornisce importanti chiarimenti riguardo il concetto di “definitività” delle sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Il chiarimento arriva a riscontro di una richiesta di parere che era stata formulata alla Direzione Generale del Dicastero, riguardo la verifica dei requisiti che devono sussistere in capo alle aziende per l’adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità. E’ tuttavia evidente che si tratta di chiarimenti che hanno una portata generale ed applicabile ad ampio raggio all’intera normativa vigente che regola i rapporto di lavoro.
Non possono dunque definirsi definitivi, poichè precedono l’emissione della stessa:
– la diffida a regolarizzare le violazioni e a pagare la sanzione in misura minima;
– il verbale unico di contestazione e notificazione dell’illecito amministrativo e successiva estinzione dello stesso a seguito di pagamento in misura ridotta della sanzione;
Ne deriva che le imprese non potranno considerarsi come destinatarie di una sanzione amministrativa definitiva qualora:
– provvedano ad estinguere l’illecito attraverso la procedura di diffida;
– provvedano ad estinguere l’illecito attraverso il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta;
– non siano ancora destinatarie di una ordinanza-ingiunzione, nonostante siano scaduti i termini per l’estinzione degli illeciti.
Il Ministero sottolinea che non può in alcun caso considerarsi definitiva una sanzione irrogata con ordinanza-ingiunzione, qualora quest’ultima sia stata impugnata nei termini di legge. Come gia accade in materia di DURC, infatti, le violazioni, per essere considerate definitive, “devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione non impugnata”.
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