Oltre alla dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’INPS, che salva dalla maxisanzione per lavoro nero, il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica espressamente indicati dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare n. 1 del 2016. Fornite le prime linee guida sulle modalità da seguire per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio per imprese e professionisti al fine di una maggiore tracciabilità dei voucher.
In aggiunta alla dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’INPS (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015), il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente (cfr. elenco nella circolare allegata).
Le e-mail dovranno:
- essere prive di qualsiasi allegato
- riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati. Quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail.
Dovranno inoltre essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015). Non è ammessa la procedura di diffida. L’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero. L’Ispettorato segnala che il personale ispettivo terrà in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la circolare n. 1/2016.
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