Comunicazione preventiva con “Uni-Intermittente”
L’impiego del contratto di lavoro a chiamata comporta l’obbligo di comunicare preventivamente alla Direzione territoriale del lavoro – DTL competente la durata della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro, qualora sia in grado di operare anticipatamente la programmazione dell’attività lavorativa, può effettuare la comunicazione anche con riferimento ad un ciclo integrato di attività che però non deve superare i trenta giorni. Possono anche essere effettuate comunicazioni che prendano in considerazione archi temporali molto ampi purché, all’interno di essi, i periodi di effettiva prestazione dell’attività lavorativa svolti da ciascun lavoratore non superino i 30 giorni e le singole chiamate risultino individuate in dettaglio.
Ne deriva che un’unica comunicazione, che indichi soltanto un termine iniziale e un termine finale, deve intendersi nel senso di utilizzazione della prestazione lavorativa in tutto l’arco temporale menzionato, senza soluzione di continuità. Ciò al fine di evitare comportamenti elusivi dell’obbligo della comunicazione preventiva stabilito in via ordinaria per ciascuna singola chiamata.
ll D.lgs. n. 81/15, nel riordinare le tipologie contrattuali, ha sostanzialmente confermato la pregressa disciplina, che prevedeva a carico del datore di lavoro l’obbligo di comunicare alla DTL competente, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, la chiamata del lavoratore.
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