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CIGO

Sanzioni per la mancata rotazione dei lavoratori

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha emanato il decreto n. 95075 con il quale vengono definiti i criteri in base ai quali le aziende aventi diritto possono prorogare il periodo di CIGS. Si tratta dei casi in cui l’impresa, pur cessando l’attività, proponga concrete prospettive di cessione dell’azienda da cui derivi una rapida rioccupazione dei lavoratori dipendente. Stabilito anche l’importo delle risorse finanziarie stanziate, il cui monitoraggio viene affidato all’INPS.

In particolare il provvedimento definisce l’incremento del contributo addizionale in caso di mancata
rotazione durante il trattamento di CIGS.
Se a seguito di visita degli organi di vigilanza della Direzione territoriale del Lavoro disposta anche su
segnalazione delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, venga accertato che l’imprenditore non ha
attuato la rotazione concordata nell’esame congiunto o prevista nella istanza di concessione, il contributo
addizionale fissato dall’art. 5 (9%, 12% o 15% sulla retribuzione globale non percepita dai lavoratori, a
seconda del periodo, all’interno del quinquennio mobile, per il quale è stato richiesto l’intervento), viene
aumentato dell’1%, limitatamente ai lavoratori per i quali non è stata effettuata la rotazione e con riguardo al
periodo nel quale è stata accertata la violazione.
Il verbale viene trasmesso all’INPS, competente per territorio, che provvede alla applicazione della
sanzione.dell’accordo governativo, l’impresa potrà presentare istanza di integrazione salariale al Ministero del
Lavoro.

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