L’INPS con Circolare 45 del 22 marzo 2019 detta le nuove regole per le richieste degli assegni familiari con decorrenza 01 aprile 2019.
Il processo di dematerializzazione continua il suo iter e viene quindi definita la nuova procedura per poter richiedere gli assegni familiari correnti e arretrati da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo.
Indubbiamente uno “sforzo colossale” da parte dell’Istituto che mettendo in linea le tabelle degli ANF, con un semplice algoritmo di ricerca pone i limiti massimi concedibili mensilmente da parte dei datori di lavoro ai propri lavoratori.
Riconosciamo però l’importanza della Circolare 45/2019 per quanto riguarda invece un aspetto molto importante che finora era stato tralasciato:
“Le richieste di arretrati o conguagli dovranno far riferimento al datore di lavoro per il quale si è dipendenti al momento della richiesta”
Può sembrare una cosa banale, ma, non essendo mai stato legiferato esplicitamente in merito, molti funzionari hanno consigliato “semplicemente” ai lavoratori di richiedere al proprio di datore di lavoro assegni familiari maturati in precedenti rapporti lavorativi.
Tale pratica poneva i datori di lavoro in grande difficoltà in quanto non solo non disponevano delle informazioni necessarie alla quantificazione degli assegni familiari arretrati (tipologia contrattuale e periodi di presenza/assenza), ma ancor più li poneva nella situazione di dover anticipare somme, anche non trascurabili, per sanare inadempienze loro non imputabili.
Vai alla Circolare 5/2019
Circolare INPS numero 45 del 22-03-2019
Commenti recenti