L’articolo 1, comma 137 della Legge di bilancio per il 2018 ha introdotto un inasprimento del contributo di licenziamento.
La novità, applicabile ai datori tenuti alla contribuzione Cigs, ha ad oggetto i licenziamenti intervenuti nell’ambito di un licenziamento collettivo a far data dal 1° gennaio 2018; sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di mobilità avviate entro il 20.10.2017.
La maggiorazione consiste nell’applicazione al massimale mensile NASpI di una percentuale pari all’82% (a fronte dell’ordinario 41%): pertanto, al ricorrere della casistica, l’importo di tale contributo risulterà raddoppiato. Tale maggiorazione potrebbe cumularsi con quella prevista nella ipotesi di licenziamenti collettivi disposti in assenza di accordo sindacale.
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